Cassazione civile n. 10200/2008

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Sentenza Cassazione civile n. 10200/2008

Cassazione civile n. 10200/2008
Giurisdizione Cassazione civile
Numero 10200
Data 12/05/2008
Massima .
Corte di Cassazione

ha emesso la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 111 della Costituzione l'avv. [omissis] chiedeva a questa Corte di annullare con rinvio il decreto del Tribunale fallimentare di Roma del 06/04/2006, con il quale detto giudice aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il reclamo, proposto ex art. 26 L. F., avverso il decreto di liquidazione onorari del 23/04/2004, emesso dal giudice delegato al fallimento n. 62465 [omissis] S.r.l., pur non essendo stato detto decreto comunicato o notificato al ricorrente o legalmente conosciuto dallo stesso.

Esponeva il ricorrente di essere stato nominato, dal giudice delegato al fallimento summenzionato, difensore della curatela nel giudizio per risarcimento danni nei confronti dell'Amministratore Unico e dei componenti il Consiglio di amministrazione della fallita soc. [omissis] S.r.l. per atti di mala gestio compiuti da costoro, avendo alienato il complesso immobiliare della società distraendone ricavi per £ 24.629.000.000;

che all'avv. [omissis] era stato conferito mandato ad agire "congiuntamente" all'avv. [omissis];

che i codifensori avevano presentato ricorso per sequestro conservativo ante causam, che il tribunale aveva respinto con provvedimento 27/05/2002;

che avverso tale provvedimento i codifensori avevano proposto reclamo;

che in data 18/09/2003, avendo la curatela conferito mandato per il giudizio di merito al solo avv. [omissis], l'avv. [omissis] aveva presentato al giudice delegato "istanza di liquidazione degli onorari", redatta in conformità a quanto previsto dalla legge professionale in relazione al valore (circa £ 25 miliardi) della questione affidatagli;

che con provvedimento 30/03/2004 il giudice delegato al fallimento, a fronte di una richiesta di Euro 101.926,54 (calcolata a valori medi della tariffa professionale) aveva liquidato allo istante la minor somma di Euro 53.544,39;

che non avendo la curatela fondi sufficienti, era stata contestualmente disposta l'emissione di un mandato per Euro 1.000,00;

che in data 28/11/2004 la curatela fallimentare aveva consegnato, brevi manu, all'avv. [omissis] un assegno di c/c di Euro 7.888,39, importo che, come riferito dal curatore, doveva ritenersi "a saldo" di ogni spettanza in relazione ad un decreto di liquidazione, datato 23/04/2004, che aveva revocato il precedente decreto 30/03/2004;

che successivamente, recatosi in cancelleria, l'avv. [omissis] aveva avuto modo di leggere sia il provvedimento 23/04/2004 (senza peraltro firmare alcunché per presa visione né richiederne copia) sia le allegate osservazioni del curatore datate 22/04/2004;

che in data 14/12/2004 il ricorrente aveva depositato il reclamo ex art. 26 L. F., con il quale aveva impugnato il provvedimento di liquidazione 23/04/2004 (di revoca del precedente provvedimento di liquidazione 30/03/2004) mai notificato e/o comunicato dalla cancelleria, chiedendo la revoca del decreto 23/04/2004 e la conferma in ogni sua parte del decreto 30/03/2004.

Il tribunale adito dichiarava inammissibile il reclamo perché depositato oltre il decimo giorno dal momento in cui il ricorrente aveva preso visione del provvedimento del giudice delegato in data 23/04/2004.

Avverso detto provvedimento l'[omissis] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

L'intimato fallimento non ha spiegato difese, mentre il ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme generali sui provvedimenti camerali (artt. da 737 a 742 bis c.p.c.) e dell'art. 136 co. 2 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., deducendo che il provvedimento impugnato sarebbe errato, non essendo stata osservata, al fine della decorrenza del termine di impugnazione, nessuna delle previsioni dell'art. 136 c.p.c., in quanto:

a) il provvedimento 23/04/2004 del giudice delegato al fallimento di revoca del precedente provvedimento 30/03/2004 non sarebbe stato mai notificato all'avv. [omissis] dalla cancelleria del Tribunale sezione fallimentare;

b) l'avv. [omissis] non avrebbe mai sottoscritto "per presa visione" il provvedimento 23/04/2004;

c) l'avv. [omissis] sarebbe venuto a "conoscenza" peraltro della sola esistenza di tale provvedimento 23/04/2004, solo a seguito ed in occasione della consegna dell'assegno di Euro 7.888,39 da parte del curatore del fallimento, avvenuta il 28/11/2004, e, conseguentemente, solo in tale data e solo in via "ufficiosa".

Il ricorso è fondato.

Nel provvedimento impugnato si legge che l'avv. [omissis] ha preso visione del decreto del giudice delegato del 23/04/2004 nella stessa data della sua emanazione, ma non si dice che il predetto, dinanzi al cancelliere - che avrebbe dovuto provvedere alla comunicazione dello stesso, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., con biglietto di cancelleria - ha apposto su detto decreto la firma "per presa visione", acquisendone così conoscenza, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, in forma equipollente a detta comunicazione.

Questa corte ha più volte affermato (cfr. tra le molte: Cass. n. 2991/2006; Cass. n. 11319/2004; Cass. n. 10791/1998) che la comunicazione all'interessato del decreto del giudice delegato, ai fini della decorrenza del termine per proporre reclamo, può essere effettuata dal cancelliere anche a mezzo di forme equipollenti alla comunicazione a mezzo di biglietto di cancelleria;

è necessario però che tali forme siano effettivamente equipollenti il che si verifica soltanto quando diano la certezza dell'acquisita conoscenza del provvedimento da parte del destinatario, quale si ha anche nella ipotesi che quest'ultimo abbia apposto la firma "per presa visione" sul provvedimento.

Questo collegio non ha riscontrato sul decreto in questione, m atti, alcuna firma dell'avv. [omissis] "per presa visione", per cui l'affermazione del tribunale appare sfornita di ogni supporto probatorio.

Conseguentemente non si può ritenere che il reclamo, proposto avverso tale decreto, sia stato proposto fuori termine.

Il ricorso deve perciò essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

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