Cassazione civile n. 10826/2008

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Sentenza Cassazione civile n. 10826/2008

Cassazione civile n. 10826/2008
Giurisdizione Cassazione civile
Numero 10826
Data 29/04/2008
Massima La giurisdizione sulla domanda di risarcimento danni basata sul comportamento illecito dell’ente impositore è del giudice ordinario.
Corte di Cassazione

ha emesso la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo

Nel giugno del 1994 [omissis] convenne in giudizio il comune di Pulsano innanzi al giudice di pace di Lizzano domandandone la condanna, nei limiti di € 1032,91, al risarcimento dei danni che le erano derivati in relazione alle abnormi modalità di riscossione dell'ICI da parte del comune, rivoltosi ad avvocati per esigere il pagamento delle somme di cui agli avvisi di accertamento nn. 1986/93 e 1985/94, che le erano stati notificati il 06/07/2000 per i rispettivi importi di € 171,98 e 158,04.

Espose:

a) che con missive del 24/05/2002 e dell' 11/09/2002 due avvocati del libero foro le avevano richiesto, per incarico loro conferito dal comune con deliberazione n. 7 del 16/01/2002 e con avviso di esecuzione forzata in caso di inottemperanza, il pagamento di € 229,87 (in relazione all'avviso di € 171,98) e di € 218,36 (in relazione a quello di € 158,04), "comprensivi di imposta, interessi e spese", invitandola ad avvalersi dei bollettini allegati, ovvero a versare gli importi su un conto corrente postale intestato agli stessi avvocati;

b) che il 27/11/2002 le era stata notificata dal comune ingiunzione fiscale per il pagamento di € 465,09 con mandato ai predetti avvocati per l'attività di recupero e che il 27/05/2003 era stato eseguito pignoramento mobiliare in suo danno;

c) che il 03/06/2003 aveva versato agli avvocati suddetti la somma di € 337,61, chiedendo contestualmente al sindaco di considerarla liberatoria, in considerazione della circostanza che il D. lgs. n. 504 del 30/12/1992 non contempla l'intervento di avvocati;

d) che il 02/10/2003 era stata invece avvisata che i beni pignorati sarebbero stati asportati in vista della vendita cui si sarebbe proceduto il 30/10/2003 ed il 13/11/2003, sicché il 15/10/2003 aveva provveduto al versamento di ulteriori € 386,39 a saldo della procedura esecutiva;

e) che il 14/11/2003 aveva inutilmente diffidato il sindaco di Pulsano a restituirle le somme versate e non dovute per inosservanza del D. lgs. n. 504 del 30/12/1992 e del D.P.R. n. 43 del 28/01/1988.

Il comune convenuto eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore delle commissioni tributarie, e resistette subordinatamente nel merito.

Con sentenza n. 18/2005 il giudice di pace, ritenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario per essere stata proposta una domanda di risarcimento del danno da comportamento illegittimo senza contestazioni "in ordine ad imposte e tasse", ha accolto la richiesta risarcitoria nei limiti di € 500,00 previa declaratoria di "illegittimità degli atti e/o provvedimenti emessi dal Comune di Pulsano nei confronti di [omissis] con intervento o riferimenti a studi legali".

Avverso la sentenza ricorre per cassazione il comune di Pulsano affidandosi a tre motivi, due dei quali attinenti a questioni di giurisdizione.

Resiste con controricorso la [omissis].

Motivi della decisione

1.1. Col primo motivo di ricorso la sentenza è censurata per aver ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario benché la controversia vertesse in materia di ICI e, comunque, "ad elementi patrimoniali ad essa connessi", e fosse dunque devoluta alle commissioni tributarie provinciali ex artt. 1 e 2 del D. lgs. n. 546 del 31/12/1992, concernenti anche le forme e le modalità della riscossione tributaria.

1.2. Col secondo motivo la giurisdizione del giudice ordinario è contestata in riferimento alla L. n. 1036 del 06/12/1971, art. 3 (ma, recte, L. n. 1034 del 06/12/1971), che devolve ai tribunali amministrativi regionali la cognizione sulla legittimità degli atti amministrativi, invece dichiarata dal giudice di pace anche in relazione agli avvisi di accertamento ed all'atto di ingiunzione fiscale, tra l'altro in assenza di domanda in tal senso, sicché la sentenza era anche viziata per ultrapetizione.

Si sostiene anche che la sentenza impugnata è errata in diritto, per violazione degli artt. 25, 111 e 113 Cost. e dei principi generali dell'ordinamento, rientrando le scelte e le modalità di riscossione nell'ambito dell'autonomia potestativa comunale delineata dal D. lgs. n. 446 del 15/12/1997, art. 56.

1.3. Col terzo motivo è denunciata violazione dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento per avere il giudice di pace fondato la decisione relativa alla condanna sulla nota n. 179 del 04/03/2003, priva di qualsiasi valore precettivo, con la quale il Garante del contribuente della Regione Puglia aveva ritenuto che il D. lgs. n. 504 del 30/12/1992 in tema di riscossione dell'ICI non prevede "alcuna interpolazione di avvocato".

2. Tutti e tre i motivi sono infondati.

2.1. Quanto al primo, queste sezioni unite hanno chiarito che, sebbene il D. lgs. n. 546 del 31/12/1992, art. 2, c. 2, nella formulazione antecedente alla riforma del 2001, abbia esteso la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie anche agli "altri accessori nelle materie di cui al comma 1", per accessori si intendono gli aggi dovuti all'esattore, le spese di notifica, gli interessi moratori ed il maggior danno da svalutazione monetaria (Cass. s. u. n. 722/1999).

E' stato anche affermato che se la domanda di risarcimento del danno sia basata sul comportamento illecito dell'ente impositore, la controversia non è sussumibile in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi del D. lgs. n. 546 del 31/12/1992, art. 2, rientrano nella menzionata giurisdizione esclusiva (Cass. s. u. n. 15/2007 e n. 8958/2007).

Va dunque escluso che rientri nella giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, spettandone invece la cognizione al giudice ordinario, una controversia con la quale il privato, adempiuto il debito d'imposta relativo all'ICI non tempestivamente o integralmente versata, domandi il risarcimento dei danni subiti in sede di riscossione coattiva per aver dovuto corrispondere anche le somme pretese dal comune per l'assistenza legale allo stesso prestata da avvocati di cui l'ente pubblico si sia avvalso.

2.2. Quanto al secondo motivo, basta rilevare che il giudice di pace non ha annullato alcun atto amministrativo e non ha dunque invaso il campo proprio della giurisdizione generale di legittimità;

ha invece, in funzione della pronuncia di condanna del comune al risarcimento del danno, dichiarato l'illegittimità degli atti o provvedimenti emessi "con intervento o riferimento a studi legali", così intendendo riferirsi, com'è reso assolutamente evidente dalla motivazione della sentenza, al fatto che il comune aveva ingiustificatamente agito in sede di riscossione coattiva anche per le somme dovute dall' ente agli avvocati con i quali aveva ritenuto di stipulare una convenzione per riceverne assistenza nell'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali.

2.3. Quanto al terzo motivo, è sufficiente il rilievo che la sentenza impugnata non è affatto basata sulla menzionata nota del Garante {alla quale il giudice di pace ha fatto riferimento solo per porre in luce la colpa del comune per aver insistito nelle proprie pretese nonostante il difforme parere già da quello manifestato e comunicato agli organi comunali) ma sull'assenza di qualsiasi supporto normativo a sostegno della pretesa del comune, avvalsosi della procedura coattiva anche per la riscossione di somme di cui non avrebbe potuto pretendere il pagamento.

3. Il ricorso va conclusivamente rigettato con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna il comune di Pulsano alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.600, di cui 1.500 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

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