Cassazione civile n. 16809/2008

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Sentenza Cassazione civile n. 16809/2008

Cassazione civile n. 16809/2008
Giurisdizione Cassazione civile
Numero 16809
Data 20/06/2008
Massima Nel contratto di prestazione d’opera professionale intellettuale compete al committente il diritto di critica o di dissenso, comunque limitato nel non eccedere quanto strettamente necessario per l’appagamento diritto di critica e dissenso.
Corte di Cassazione

ha emesso la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo

Con citazione notificata l'08/06/1993 l'avv. [omissis] conveniva in giudizio davanti al tribunale di Milano [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis] per far accertare la responsabilità dei predetti per diffamazione continuata nei suoi confronti con condanna al risarcimento dei danni nella misura di lire 50 milioni.

Assumeva l'attore che, nella qualità di socio e consulente legale della s.p.a. [omissis] di [omissis], era stato fatto oggetto dai convenuti (anche essi soci della s.p.a.), nel corso del 1989 di un'ingiustificata campagna denigratoria lesiva della sua immagine personale e professionale, particolarmente durante una riunione del Consiglio di Amministrazione e tramite un successivo esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per l'attività svolta per la società ed i soci.

Si costituivano in giudizio i convenuti contestando di aver mai diffamato l'attore, essendosi limitati ad esercitare il diritto di critica, nell'ambito dei poteri inerenti alle loro cariche sociali, riguardo alle iniziative dell'avvocato [omissis] in una vertenza fra soci e società.

Con sentenza del 26/11/1998, il Tribunale di Milano rigettava la domanda.

La Corte di appello di Milano, adita dall'attore, con sentenza depositata il 19/11/2002, rigettava l'appello.

Riteneva la corte territoriale che nella fattispecie non si ravvisavano elementi diffamatori o denigratori, in quanto i convenuti, facenti parte del consiglio di amministrazione della s.p.a., si erano limitati a criticare la gestione dell'avv. [omissis] della causa tra la società e la socia [omissis], segnatamente riguardo all'accollo delle spese della raggiunta transazione; che egualmente non vi erano elementi diffamatori nell'esposto al Consiglio dell'ordine; che essi convenuti si erano limitati ad esprimere dubbi sulla correttezza della gestione della lite, sollecitando un parere del Consiglio dell'ordine; che l'espressione, secondo cui l'avv. [omissis], in combutta con la [omissis], aveva spinto questa a promuovere la causa contro la società, andava letta nel contesto del dissenso in atto fra le parti, in ordine alla convenienza della transazione della lite, come proposta dall'avv. [omissis].

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attore.

I convenuti resistono con controricorso, che contiene anche ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.

Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043, 2055, 1223, e 1226 c.c., nonché degli artt. 115 e 187 c.p.c; violazione dell'art. 112 c.p.c., il vizio logico ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.).

Assume il ricorrente che la decisione della corte territoriale si scontra con i fatti acquisiti al giudizio e costituenti motivi di impugnazione, donde la violazione dell'art. 112 c.p.c. e segnatamente per aver ritenuto che la controversia tra le parti era conseguenza del dissenso in merito al parere professionale dell'appellante sulla definizione transattiva della causa con la socia [omissis], mentre tale presupposto contrasta con la realtà dei fatti, in quanto il consiglio di amministrazione della società aveva espressamente richiesto un parere in tali termini; che tale presupposto, su cui si fonda la sentenza impugnata, costituisce stravolgimento e travisamento dei fatti.

Lamenta poi il ricorrente che erratamente la sentenza impugnata abbia ritenuto irrilevanti i rilievi critici espressi sull'operato dell'appellante nelle assemblee dell'aprile 1989, nonché la revoca del mandato e l'esposto al consiglio dell'Ordine, i quali due ultimi atti già comportano di per sé una valutazione negativa del comportamento di un legale.

2.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte è infondato.

Esso è inammissibile nella parte in cui il ricorrente lamenta lo stravolgimento ed il travisamento dei fatti.

Il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 1512/2003; Cass. n. 120/2003; Cass. n. 1143/2003).

2.2. Infondata è anche la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c.

Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c, implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa - alla stregua delle risultanze istruttorie - autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (Cass. n. 6006/1994; Cass. n. 10542/2002).

Nella fattispecie il giudice di appello si è pronunziato sull'impugnazione e vi è corrispondenza tra "domanda" propostagli dall'appellante e quanto pronunziato. La corte territoriale ha solo dato una diversa valutazione dei fatti di causa, rispetto a quanto prospettato dal ricorrente, escludendo che essi contenessero elementi diffamatori.

3.1. Infondata è anche la censura di violazione degli artt. 2043, 2055, 1223 c.c., nonché di vizio motivazionale dell'impugnata sentenza.

Anzitutto va osservato che in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, l'esclusione della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. n. 20139/2005; Cass. n. 20907/2005).

Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto, con motivazione immune da censure in questa sede di sindacato di legittimità, che i rilievi critici mossi all'operato dell'avvocato nel corso delle assemblee dell'aprile 1989 e la successiva revoca del mandato e l'esposto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati non contenessero espressioni diffamatorie.

Le doglianze espresse sul punto dal ricorrente si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuali, rispetto a quella del giudice di merito e, quindi, non può trovare ingresso in questa sede.

3.2. Quanto all'unica espressione attribuita al [omissis] e ritenuta dal giudice di appello "effettivamente pesante", secondo cui l'avv. [omissis] aveva spinto la [omissis] a promuovere causa contro la società, il giudice di merito ne ha escluso il carattere diffamatorio sul rilievo che essa andava inserita nel contesto di dissenso tra le parti in ordine alla convenienza della definizione della lite, come proposta dall'avv. [omissis].

Avendo così ricostruito e valutato il giudice di merito la situazione fattuale, in effetti egli ha giustificato il comportamento dei convenuti nell'ambito del contesto contrattuale (prestazione d'opera professionale) che li legava all'attore.

Tale ricostruzione è immune da vizi logici o giuridici.

3.3. Infatti alla parte contrattuale compete un diritto di critica o di dissenso in merito alla prestazione dell'altra parte e ciò vale anche per il contratto di prestazione d'opera professionale intellettuale.

Ovviamente tale scriminante, che trova il suo fondamento nell'art. 51 c.p. ed incide, escludendola, sull'antigiuridicità del comportamento, è sottoposta sempre all'osservanza del limite della continenza, il quale viene in considerazione non solo sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per l'appagamento diritto di critica e dissenso (Cass. n. 370/2002).

Segnatamente questa Corte ha già rilevato che in tema di responsabilità per danni derivanti dalla lesione del diritto personale all'onore, nel caso in cui sia presentato un esposto al Consiglio locale dell'Ordine forense, per escludere l'antigiuridicità del comportamento è necessario e sufficiente che le offese contenute negli scritti difensivi siano in rapporto dì giuridica necessità o utilità con l'esercizio del diritto di presentare esposti (innanzi a detto Consiglio) da parte del soggetto che le ha scritte(Cass. n. 20141/2005).

Tale valutazione, integrante il giudizio di bilanciamento degli interessi nel contesto fattuale, rientra negli esclusivi poteri del giudice di merito e nella fattispecie risulta effettuata in modo esente da vizi logici o giuridici rilevabili in questa sede di sindacato di legittimità.

4. Il ricorso incidentale è inammissibile, per mancata esposizione dei fatti di causa, a norma del combinato disposto degli artt. 371, c. 3, e 366, c. 1° n. 3, c.p.c.

Infatti il controricorso, avendo la sola funzione di resistere all'impugnazione altrui non richiede a pena di inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti di causa, ben potendo richiamarsi ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero nel ricorso principale (Cass. n. 1341/1996; Cass. n. 8746/1997).

Ove tuttavia detto controricorso contenga anche un ricorso incidentale, per l'ammissibilità di quest'ultimo, data la sua autonomia rispetto al ricorso principale, deve sussistere l'esposizione sommaria dei fatti di causa ed è pertanto inammissibile il ricorso incidentale (e non il controricorso) tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito di cui all'art. 366 c. 1, n. 3 c.p.c, ritenersi sussistente, solo quando dal contesto dell'atto di impugnazione si rinvengono gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (Cass. s. u. n. 1513/1998).

Ai fini dell'inammissibilità alla mancata esposizione dei fatti di causa va equiparata l'insufficienza della stessa (Cass. n. 8154/2003; Cass. n. 2796/1994).

Nella fattispecie neppure dal contenuto del controricorso emergono tutti questi elementi suddetti relativi allo svolgimento dei fatti di causa.

5. In definitiva va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile l'incidentale.

Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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