Cassazione civile n. 27480/2008

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Sentenza Cassazione civile n. 27480/2008

Cassazione civile n. 27480/2008
Giurisdizione Cassazione civile
Numero 27480
Data 19/11/2008
Massima Gli accertamenti preventivi al fine di accertare l’esistenza di eventuali controindicazioni al lavoro non risulta che debbano coincidere necessariamente con l’inizio del rapporto di lavoro e nulla esclude, pertanto, che vi possa essere un distacco temporale tra i due momenti.
Corte di Cassazione

ha emesso la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo

Con sentenza 20/06/2005 la Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città, con la quale era stata rigettata la domanda proposta da [omissis] nei confronti della s.a.s. [omissis] e diretta ad ottenere la nullità del patto di prova e la conseguente illegittimità del licenziamento intimatogli in data [omissis] e, per l’effetto, la condanna della convenuta alla riassunzione o al risarcimento dei danni, oltre al pagamento di Euro 575,13 per compenso di lavoro straordinario.

Nel confermare la decisione impugnata il giudice del gravame osservava che non era stata acquisita la prova che il rapporto di lavoro - per il quale era stato previsto in periodo di prova di 25 giorni di lavoro effettivo - era iniziato prima del [omissis] (a fronte dell’allegazione del lavoratore che aveva indicato il [omissis] come data di inizio del rapporto), né che detta parte avesse prestato lavoro eccedente l’orario normale.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre lo [omissis] con tre motivi, illustrati da memoria.

La [omissis] s.a.s. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente - nel censurare la decisione impugnata per vizi di motivazione e per violazione del D.Lgs. n. 626 del 19/09/1994, artt. 1, 2 e 4 e in relazione alla L. n. 300 del 20/05/1970, art. 5 - sostiene che sarebbe errata la valutazione del contenuto della “cartella sanitaria e di rischio” redatta in data [omissis] dal sanitario competente, dato che in essa viene indicata come mansione “attuale” quella di addetto alla produzione di pannelli isolanti, ossia delle mansioni svolte alle dipendenze della [omissis].

Tale documento, ai sensi della normativa richiamata, presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro, nella misura in cui mira a tutelare il lavoratore durante tutto il tempo in cui egli presta la sua opera alle dipendenze del datore di lavoro.

Con il secondo motivo, nel denunziare vizi di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorrente riporta le deposizioni di alcuni dei testi escussi, richiama quanto esposto con il primo motivo circa la cartella e critica la sentenza di appello per non aver correttamente valutato le risultanze, dalle quali emergerebbe che il rapporto effettivamente è iniziato nello stesso giorno in cui detta cartella sarebbe stata redatta.

Con il terzo motivo - sempre denunziando vizi di motivazione - a dire del ricorrente il giudice del merito avrebbe dovuto verificare la correttezza dei conteggi e non limitarsi ad affermare che non era stata raggiunta la prova circa lo svolgimento di lavoro straordinario.

Il ricorso è privo di fondamento.

In relazione alla censura di violazione del D.Lgs. n. 626 del 19/09/1994, è il caso di osservare che tale normativa, all’art. 16, prevede che il lavoratore va sottoposto ad accertamenti “preventivi” al fine di accertare l’esistenza di eventuali controindicazioni al lavoro che verrà assegnato, oltre ad accertamenti periodici.

Orbene, da nessun dato letterale di tale norme emerge che le indagini in questione debbano coincidere con l’inizio del rapporto di lavoro e nulla esclude, pertanto, che vi possa essere un distacco temporale tra i due momenti.

Passando allora ai denunziati vizi di motivazione, che riguardano tutti i motivi di ricorso, va osservato che la valutazione circa le risultanze processuali è compito riservato al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità a meno che dalla stessa sentenza impugnata risultino incongruenze logiche.

Nella specie il giudice di appello (che ha condiviso in pieno quanto ritenuto anche dal giudice di primo grado) ha valutato compiutamente e senza vizi logici sia la cartella sanitaria che le deposizioni dei testi, osservando - quanto alla prima - che dalla stessa non si potesse trarre la prova dell’inizio del rapporto e - quanto alle seconde - che le dichiarazioni rese dai soggetti, nominativamente richiamati nel ricorso, non erano risultate credibili e convincenti, spiegando il perché di una siffatta conclusione.

E poiché non è consentito in questa sede di legittimità procedere alla valutazione delle prove, la critica proposta non può essere accolta.

Per quanto riguarda in particolare il terzo motivo, basta osservare che il giudice del merito - al quale spetta il relativo compito - ha interpretato la domanda di pagamento di somme come conseguenza dell’espletamento di lavoro straordinario - del quale lo stesso ricorrente ammette che non è stata acquisita la prova - con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, il motivo è infondato. Il ricorso va quindi rigettato e le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 25,00 per spese, di Euro 1.500,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

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