Cassazione n. 29543 del 18/12/2008

Da Wikijuris.

Cassazione Civile n. 29543 del 18/12/2008

Cassazione n. 29543 del 18/12/2008
Giurisdizione Cassazione civile
Numero 29543
Data 18/12/2008
Massima Quanto al calcolo della durata ragionevole di un procedimento, una volta che il tempo massimo stimato per il procedimento sotto osservazione sia stato superato, la restante parte della durata va considerata eccessiva nella sua interezza senza la possibilità di detrarre il complessivo tempo di durata dei rinvii disposti dal giudice.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Signor [omissis] elettivamente domiciliato in Roma, via [omissis]

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p. t.;

avverso

il decreto della Corte di Appello di Perugia n. 343/04 depositato il 12/10/2004.

Udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio del 17/10/2008 dal Relatore [omissis]

Lette le conclusioni scritte del P.M,

Rilevato che il signor [omissis] aveva proposto citazione nei riguardi dell’AMNU e dell’Ascoroma al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il 07/08/1991 in Roma;

che tale giudizio era stato definito, in primo grado, con sentenza pubblicata il 09/05/2001;

che il signor [omissis] ha proposto ricorso davanti alla Corte di Appello di Perugia, lamentando la violazione del termine di ragionevole durata del procedimento suddetto, che detto giudice ha condannato il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA al pagamento della somma di € 3.440,00, oltre che del 50% delle spese di lite;

che, secondo la Corte territoriale, dalla durata complessiva di anni sette e mesi otto andavano detratti alcuni periodi imputabili alla parte, in ragione dei chiesti rinvii disposti anche per la citazione dei testi, per una durata imputabile allo Stato pari ad anni sei e mesi quattro, eccedenti di anni tre e mesi quattro il termine ragionevole;

che la Corte ha parametrato il danno subito dal ricorrente in base ad € 1.032,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata;

che avverso tale decreto ricorre per cassazione il signor [omissis] e il suo difensore in proprio, con ricorso affidato a due mezzi;

che l’intimato Ministero non ha svolto difese; che con il primo motivo con il quale lamenta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione degli artt. 2, comma 1 e 2 della legge n. 89 del 2001, il ricorrente deduce l’erronea deduzione dal tempo eccedente la eccessiva durata della controversia, del periodo di anni uno e mesi quattro, a causa dei rinvii disposti su richiesta delle parti ed effettuati anche per attività istruttorie;

che tale deduzione sarebbe erronea perché, ove anche l’attività era stata sollecitata dalla parte, i tempi eccessivi dei rinvii dovrebbero porsi a carico dell’organo giudiziario che li ha disposti, con una tale eccessiva lunghezza;

che con il secondo motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 112 e 93 cod. proc. Civ. il difensore del ricorrente deduce di aver chiesto, per il giudizio di merito, la distrazione delle spese, competenze ed onorari, in proprio favore, che non era stata concessa.

Considerato che il ricorso è manifestamente fondato, in entrambe le due doglianze, sia quella della parte ricorrente sia quella del suo difensore antistatario nel giudizio di merito;

che, infatti, quanto al calcolo della durata ragionevole del procedimento (primo motivo), una volta che il tempo massimo stimato per il procedimento sotto osservazione sia stato superato, così come è avvenuto nella specie, avendo il giudice del merito considerato ragionevole la sua durata in anni tre (secondo la misura standard indicata dalla Corte EDU), la restante parte della durata del procedimento va considerata eccessiva nella sua interezza e, quindi, causativa di danno morale per la parte di quel processo, da liquidarsi in tutto il segmento eccedente il paradigma fisiologico senza la possibilità di detrarre da quello il complessivo tempo di durata dei rinvii disposti dal giudice del procedimento presupposto,anche sull’istanza della parte qui ricorrente;

che, infatti, questa Corte (Sez. 1., Sentenza n. 24356 del 2006) ha già avuto modo di precisare che, con riguardo alla valutazione, ai fini della eventuale ascrivibilità, nell’area della irragionevole durata del processo, dei tempi corrispondenti a rinvii eccedenti il termine di cui all’art. 81 disp. att. cod. proc. civ., la violazione della durata ragionevole non discende, come conseguenza automatica, dall’essere stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni, ma dal superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generale, fissati dall’art. 2 della legge n. 89 del 18/04/2001;

che da tale durata sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse, e, in generale, all’abuso del diritto di difesa che, pertanto, ha errato il giudice nell’operare la sottrazione dal tempo di eccessiva durata del procedimento anche di quelle (modeste) frazioni causate da rinvii richiesti dalle parti o dalla disposizione di attività istruttorie, senza che, per la limitata durata degli stesi sia stato rilevato un intento dilatorio o un abuso del diritto di difesa;che il decreto impugnato, pertanto, va cassato in parta qua e la controversia decisa anche nel merito, ex art. 384 cod. poc. civ., liquidandosi, per il periodo non computato dal giudice di merito (e pari ad anni uno e mesi quattro), la ulteriore somma (computata sulla base della misura unitaria fissata, da quel giudice, per ogni anno durata non ragionevole) di € 1.380,00, per una misura complessiva che si liquida in € 4.820,00;

che, inoltre è fondata anche la censura — proposta dal difensore della parte - della mancata attribuzione delle spese liquidate dal primo giudice in favore di esso antistatario, avendola egli richiesto, inutilmente, nel corso della fase di merito; che, in conseguenza di tale doppio accoglimento, le spese giudiziali vanno liquidate, per la fase di merito, in favore dell’antistatario, in € 750,00, di cui € 50,00 per esborsi e € 700,00 per diritti ed onorari; e per questa fase di legittimità, in complessivi € 700,00 di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, liquida il danno non patrimoniale subito dal ricorrente nella complessiva misura di € 4.820,00, e le spese giudiziali, in favore del difensore antistatario, nella misura di € 750,00, di cui € 50,00 per esborsi, quanto al giudizio di primo grado, e, per il giudizio di legittimità, nella misura di € 700,00 di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Depositata in Cancelleria il 18/12/2008.

Strumenti personali
Namespace
Varianti
Azioni
Navigazione
Strumenti
Stampa/esporta