Cassazione civile n. 11049/2008

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Sentenza Cassazione civile n. 11049/2008

Cassazione civile n. 11049/2008
Giurisdizione Cassazione civile
Numero 11049
Data 06/05/2008
Massima .
Corte di Cassazione

ha emesso la seguente

SENTENZA

Con sentenza in data 07/12/1999 il Tribunale di Firenze ordinava alla Camera di Commercio di cancellare dall'elenco ufficiale dei protesti la dicitura "f.to [omissis]" e alla Cancelleria del medesimo Tribunale di cancellare tale dizione dall'esemplare da essa detenuto dell'elenco dei protesti, ma rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata da [omissis] e dalla intervenuta [omissis] S.r.l. nei confronti del notaio [omissis], che aveva elevato il protesto dell'assegno.

Con sentenza in data 13/10/2003 - 20/11/2003 la Corte di Appello di Firenze rigettava l'appello del [omissis] e della [omissis].

La Corte territoriale osservava per quanto interessa :

era incontestato che l’assegno a vuoto fosse stato emesso dal [omissis] nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della [omissis] S.r.l. e, quindi, appariva opportuna l'indicazione del nominativo di costui, legato alla società da un rapporto organico, nell'elenco dei protesti, stante la possibile esistenza di altre società, pur operanti in campi diversi, aventi la stessa denominazione;

il rifiuto di finanziamenti da parte di istituti di credito alla [omissis] non era dipeso dall'inserimento del nominativo di M. C. nel bollettino dei protesti, essendo inimmaginabile che istituti di credito concedessero finanziamenti per centinaia di milioni senza istruire accuratamente la pratica e accertare che amministratore della E. era la stressa persona fisica che li richiedeva quale amministratore della L. da V..

Avverso la suddetta sentenza il C. e la L. da V. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

[omissis] e [omissis] S.p.A. (chiamata in garanzia da costui) hanno resistito con separati controricorsi [omissis] S.p.A, (anch'essa chiamata in garanzia dal [omissis]) non ha espletato difese.

Le parti hanno prodotto memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. assumendo che la sentenza impugnata è viziata sotto il profilo della ultrapetizione avendo proceduto al riesame della pronuncia di illegittimità del protesto pur trattandosi di questione cui le controparti avevano prestato acquiescenza.

La censura risulta infondata.

Oggetto della controversia era una domanda di risarcimento danni basata sulla asserita illegittimità della inserzione del nominativo del legale rappresentante della società cui era riferibile l'assegno protestato.

Il primo giudice aveva ritenuto illegittimo tale inserimento ma aveva respinto la domanda non ritenendo sussistente il nesso causale tra l'inserimento e il danno lamentato. La parte vittoriosa non aveva interesse processuale ad impugnare una decisione per lei favorevole.

Pertanto la questione della legittimità o meno dell'inserimento del nominativo del legale rappresentante nel bollettino dei protesti era rimasta assorbita nella pronuncia di rigetto e su di essa non si era formato il giudicato.

In realtà il Tribunale si era limitato a distinguere tra la posizione della Camera di Commercio e quella del notaio escludendone la responsabilità in quanto costui si era limitato ad eseguire il protesto, cioè a compiere un atto dovuto.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 63 Legge 1763/1933, della successiva 7 del 05/01/1955 e della circolare n. 838/C in data 03/05/1955 del Ministero dell'Industria, mentre con il terzo motivo, che essi trattano congiuntamente, assumono vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle medesime norme.

È tranciante il rilievo che la Corte territoriale - con valutazione di fatto adeguatamente motivata e, quindi, idonea a superare il sindacato di legittimità -ha affermato che gli istituti di credito cui la [omissis] S.r.l. si era rivolta per ottenere cospicui finanziamenti, avrebbero eseguito accertamenti approfonditi i quali avrebbero consentito loro di accertare che l'amministratore di detta società era la stessa persona fisica che aveva agito per la società - protestata - [omissis] e che ne avrebbero tratto le conclusioni del caso.

D'altra parte la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che la normativa invocata dai ricorrenti non impone l'indicazione del nominativo del legale rappresentante, ma neppure la esclude ed ha aggiunto - con insindacabile valutazione di merito - che nella specie tale indicazione si palesava particolarmente opportuna poiché su quella piazza operavano più società aventi la medesima denominazione, con conseguente necessità di individuare quella tra esse che aveva subito il protesto.

Quanto alla mancata ammissione delle prove che i ricorrenti assumono avere richiesto, osserva la Corte che si verte ancora una volta in valutazioni riservate ai giudici di merito e che la mancata indicazione analitica delle prove assertivamente richieste viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e impedisce a questa Corte di verificarne la decisività.

Pertanto il ricorso va rigettato con aggravio per la parte soccombente delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, per ciascuno dei due resistenti, in complessivi €. 13.100,00, di cui €. 13.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

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