Cassazione civile n. 13560/2008

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Sentenza Cassazione civile n. 13560/2008

Cassazione civile n. 13560/2008
Giurisdizione Cassazione civile
Numero 13560
Data 26/05/2008
Massima Nel processo di dismissione del patrimonio immobiliare di un ente pubblico, non si configura alcuna ipotesi di "contratto imposto" ex art. 1679 e 2597 c.c. in favore degli inquilini. Ai quali va riconosciuta una prelazione ma non un diritto all'acquisto.
Corte di Cassazione

ha emesso la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo

La s.p.a. Consap ha impugnato, nei confronti di [omissis], con ricorso notificato il 10/3/2005, la sentenza della Corte di Appello di Lecce, depositata il 17/01/2005, che, in riforma di quella di 1^ grado, ed in accoglimento della domanda dell'intimato, gli ha "trasferito" l'appartamento da lui condotto in locazione in base in base a contratto stipulato nel 1977 dal padre con l'INA, condizionandone gli effetti al pagamento entro 90 gg. del prezzo di euro 167.332;

ritenendo che l'art. 3 co. 109 L. 662/1996, prevedesse un'ipotesi di "contratto imposto", per cui essa ricorrente era obbligata a vendere sulla base della semplice richiesta dei locatori, effettuata dal [omissis] con racc. del 1997 e del 2001.

Lamenta:

1) la violazione dell'art. 3 co. 109 L. 662/1996, nonché "errori logico giuridici della motivazione, omesso esame di punti e documenti decisivi" dato che la Corte di Appello, aveva ritenuto che detta norma, secondo cui doveva dismettere il patrimonio immobiliare, che garantiva il diritto di prelazione ai titolari di contratti di locazione, ipotizzasse un contratto dovuto ed, indipendentemente da una sua offerta, riconoscesse agli inquilini il diritto di acquistare gli appartamenti condotti, pur in assenza di una sua "denuntiatio prelationis";

2) "errori logico-giuridici e mancato esame di punti e documenti decisivi, dato che la Corte di merito aveva omesso di esaminare la “circolare", di natura meramente informativa del contenuto di detta normativa, che aveva inviato a tutti gli inquilini, ed erroneamente ritenuto che non esistesse il prescritto protocollo d'intesa col sindacato degli inquilini; il quale, invece, disciplinava la "procedura di offerta-accettazione", nella specie mai attivata;

3) la violazione dell'art. 3 co. 109 L. 662/1996, dato che la Corte di Appello erroneamente aveva ritenuto irrilevante la morosità dell'intimato, protrattasi dal 1998 fino alla notifica della citazione, e che aveva determinato lo sfratto per morosità.

Il [omissis] resiste.

Motivi della decisione

In relazione al 1^ ed assorbente motivo, si rileva che l'art. 3 co. 109 L. 662/1996, nell'ambito della disposta procedura di dismissione del patrimonio immobiliare della Consap, ha riconosciuto, "nel caso di vendita frazionata, il diritto di prelazione" agli inquilini, determinando il prezzo con riferimento a quello di mercato diminuito del 30%, lett. d), e stabilendo all'uopo che, previa audizione delle "organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini", la ricorrente doveva disciplinare "le modalità e presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita", lett. e).

Orbene, sulla base di tale inequivoco disposto normativo che riconosce agli inquilini, come già affermato da questa corte, (Cass. n. 12599/2001), un diritto di prelazione, anche se peculiare in relazione all'agevolazione concessa nella determinazione del prezzo, e che in quanto tale presuppone necessariamente la specifica volontà, adeguatamente manifestata, della Consap di porre in vendita gli immobili in attuazione del dettato normativo; travisandone il contenuto, e perciò violandolo, la Corte di merito ha trasformato detto riconosciuto peculiare diritto di "preferenza", in un autonomo diritto potestativo degli inquilini di acquistare gli immobili condotti, indipendentemente dalla loro effettiva messa in vendita; e di conseguenza ha ritenuto la ricorrente, di fronte alla richiesta di acquisto dell'intimato, comunque soggetta all'obbligo di contrarre, opinando superfluo accertare la sussistenza, invece necessaria, di una sua negoziale determinazione in tal senso; ravvisando nella specie, in modo senz'altro improprio, la ricorrenza del contratto imposto, ex artt. 1679, 2597 c.c., a favore degli inquilini.

Appare evidente, invece, che la disposizione normativa in esame, per l'inequivoca terminologia, "prelazione", garantita "nel caso di vendita frazionata" (lett. a), e per il ribadito espresso collegamento delle domande di acquisto "agli immobili posti in vendita" (lett. e), non consente sotto alcun profilo tale interpretazione, che si pone in giuridica contrapposizione alla natura stessa del riconosciuto diritto di preferenza.

All'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, segue la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sez. della Corte di Appello di Lecce, affinché applichi il menzionato principio e decida anche per le spese della presente fase.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sez. della Corte di Appello di Lecce.

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