Cassazione civile n. 20535 del 01/10/2010

Da Wikijuris.

Sentenza Cassazione civile n. 20535 del 01/10/2010

Cassazione civile n. 20535 del 01/10/2010
Giurisdizione Cassazione tributaria
Numero 20535
Data 01/10/2010
Massima L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale.
Corte di Cassazione - Sezione tributaria

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9416/2006 proposto da:

COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [omissis] con studio in [omissis] (avviso postale), giusta delega in calce - ricorrente

contro

la [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [omissis] presso lo STUDIO LEGALE [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato [omissis], giusta delega a margine - controricorrente

avverso la sentenza n. 65/2003 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 09/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l'Avvocato [omissis] per delega Avv. [omissis], che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il ricorrente l'Avvocato [omissis] per delega Avv. [omissis], che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 65/27/03 del 09/04/2005 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva il gravame interposto dalla contribuente società [omissis] nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo di rigetto dell'opposizione spiegata in relazione ad avviso di accertamento emesso a titolo di I.C.I. per l'anno d'imposta 1995.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell'appello il Comune di Arezzo propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la [omissis], che ha presentato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della Legge n. 212 del 2000, articolo 7, comma 1, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.

Si duole che il giudice dell'appello abbia ritenuto illegittimo l'atto impositivo impugnato per violazione dell'obbligo di relativa motivazione in ragione dell'omessa allegazione degli atti ivi richiamati, laddove "la motivazione essenziale dell'avviso di accertamento in parola è contenuta nella deliberazione della Giunta Comunale n. 662 del 07/05/1998 con la quale, nell'approvare i lavori della commissione tecnica all'uopo istituita, si è fissato il valore delle singole aree del territorio del Comune di Arezzo", nè sussiste l'obbligo di allegare tale deliberazione all'avviso di accertamento, trattandosi di atto generale soggetto a pubblicità legale.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di accertamento tributario motivato per relationem, nella disciplina anteriore all'entrata in vigore della Legge n. 212 del 2000, articolo 7, (recante lo statuto dei diritti del contribuente) la legittimità dell'avviso richiede (solo) la conoscenza o la conoscibilità dell'atto da parte del contribuente, ove si tratti di atto extratestuale (v. Cass. n. 9220 del 2008), laddove solo col regime introdotto dalla norma sopra richiamata (e poi, per le imposte sui redditi, dal Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, articolo 1) l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (v. Cass., 12/07/2006, n. 15842; Cass. n. 1906 del 2008; e, da ultimo, Cass., 03/12/2008, n. 28666).

Orbene, di tali principi il giudice dell'appello ha nel caso fatto corretta e puntuale applicazione, là dove nell'impugnata sentenza ha affermato che "l'obbligo di motivazione degli atti impositivi può giudicarsi legittimamente assolto per relationem solo ed esclusivamente quando, avendo tempestivamente conosciuto o potuto conoscere il contenuto integrale degli atti richiamati, il contribuente sia stato comunque posto in grado di conoscere tutti gli elementi essenziali della pretesa addotta nei suoi confronti e di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione. ... Tutta la problematica appare comunque superata alla luce del disposto dell'articolo 7 dello statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212, richiamato anche da Cass. n. 15234/01 sopra citata), il quale prescrive che "se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto richiamato".

La norma appare estremamente rigorosa tanto che anche l'amministrazione finanziaria si è adeguata al suo disposto con circolare 01/08/2000 n. 150/E. Ancorchè questo rigore sia stato temperato dal Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, articolo 1, il quale prescrive l'onere di allegazione degli atti richiamati solo ove gli stessi non siano conosciuti nè ricevuti dal contribuente e salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale, nella fattispecie non paion essersi realizzati questi presupposti per sollevare l'amministrazione dall'onere dell'allegazione. Non vi è infatti prova che gli atti richiamati siano stati conosciuti o ricevuti dal contribuente nè sono stati riprodotti negli avvisi, per cui questi, in ottemperanza al principio stabilito per la tutela del contribuente, devono essere dichiarati illegittimi".

Nè vale al riguardo il rilievo dedotto dal ricorrente che "la motivazione essenziale dell'avviso di accertamento in parola è contenuta nella deliberazione della giunta Comunale n. 662 del 07/05/1998 con la quale, nell'approvare i lavori della Commissione Tecnica dall'uopo istituita, si è fissato il valore delle singole aree del territorio del comune di Arezzo".

A parte il rilievo che esso al riguardo non formula invero nè denunzia vizio di motivazione nè vizio revocatorio, va osservato che siffatta censura è in ogni caso formulata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, qualora con il ricorso per cassazione come nella specie si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali (così come di decreti sindacali e di regolamenti comunali, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie - rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale - il principio tura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali, così corneali provinciali, fa i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti: v. Cass., 29/08/2006, n. 18661) è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione: delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (v. Cass., 27/01/2009, n. 1893).

Orbene, nel caso la deliberazione della giunta comunale evocata dal ricorrente non risulta dal medesimo debitamente riportata nel ricorso.

All'inammissibilità ed infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Strumenti personali
Namespace
Varianti
Azioni
Navigazione
Strumenti
Stampa/esporta