Cassazione civile n. 28715/2008

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Sentenza Cassazione civile n. 28715/2008

Cassazione civile n. 28715/2008
Giurisdizione Cassazione civile
Numero 28715
Data 03/12/2008
Massima la prestazione di lavoro oltre l’orario convenzionale deve essere valutata come straordinario, senza tenere conto della terminologia usata dalle parti di lavoro supplementare, tutte le volte che non risulti la volontà delle parti di non considerare lavoro straordinario quello prestato oltre l’orario convenzionale.
Corte di Cassazione

ha emesso la seguente

SENTENZA


Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 25/11/2004 la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede aveva rigettato la domanda proposta da [omissis] nei confronti della sua ex datrice di lavoro Enel Distribuzione s.p.a., perché gli fosse riconosciuto il diritto all’inglobamento nella retribuzione, ai fini dell’indennità di anzianità, della media mensile del compenso per il lavoro straordinario prestato nel periodo maggio 1981/maggio 1982, e la società fosse condannata alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto.

Nel disattendere l’impugnazione del lavoratore, il giudice del gravame, per quanto ancora qui interessa, ha rilevato che nel periodo dedotto il [omissis] aveva prestato lavoro straordinario in maniera discontinua e assai variabile.

La cassazione della sentenza è ora domandata dal [omissis] con ricorso basato su un motivo, cui la società intimata ha resistito con controricorso, poi illustrato con memoria.

Motivi della decisione

L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione.

Critica la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato la documentazione prodotta, considerando solo le ore di lavoro straordinario rientranti nel limite delle trenta ore trimestrali previste dall’art. 6 del ccnl, tralasciando quelle ulteriori che avevano dato luogo a corrispondenti riposi compensativi, le quali sono lavoro straordinario a tutti gli effetti e come tali computabili ai fini del ricalcolo della base imponibile da porre in riferimento per il trattamento di fine rapporto, perché pagate con le maggiorazioni previste dall’art. 6 ccnl.

Prestazioni tutte risultanti dalla documentazione allegata, che obbligatoriamente effettuate dal lavoratore per esigenze prevedibili dall’azienda, a motivo del tipo di attività da questa svolta e del prodotto fornito all’utenza, presentavano il carattere della continuità.

Il ricorso è fondato.

Va innanzitutto ritenuta l’ammissibilità della censura, ancorché non sia stato trascritto nel ricorso per cassazione il documento valutato in modo inadeguato, essendo comunque specificato il contenuto delle risultanze pretermesse.

La sentenza impugnata, che in sostanza sulla questione che qui interessa, si è limitata a richiamare principi generali in ordine alla continuità del lavoro straordinario, ha infatti omesso di considerare le prestazioni di lavoro svolte dall’odierno ricorrente oltre l’orario normale di lavoro, nel periodo indicato e di cui alla documentazione allegata, per le quali, come pure ammette l’azienda in controricorso, erano previsti riposi compensativi oltre che una maggiorazione retributiva.

L’omissione infatti concerne un punto decisivo ai fini della risoluzione della controversia, dovendosi osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la prestazione lavorativa eccedente l’orario concordato fra le parti in una misura inferiore a quella massima stabilita dalla legge o dal contratto collettivo, e fino al raggiungimento di questa, va qualificata come straordinario e retribuita a norma dell’art. 2108 cod. civ., a meno che non venga provata l’esistenza di un accordo fra le stesse parti avente per oggetto il prolungamento dell’orario normale contrattuale fino al limite di quello normale legale o pattuito in sede collettiva (cfr. Cass. Civ. n. 1773/2000).

Il principio di diritto ora riportato vale ad escludere l’inammissibilità della censura sostenuta dalla resistente, sotto il profilo della novità della questione, in base alla deduzione che la domanda iniziale del [omissis] concerneva le ore di lavoro straordinario e non pure quelle di lavoro supplementare: va appunto rilevato, da un lato, che la prestazione di lavoro oltre l’orario convenzionale deve essere valutata come straordinario a prescindere dalla terminologia usata dalle parti di lavoro supplementare, tutte le volte che non risulti la volontà delle parti di non considerare lavoro straordinario quello prestato oltre l’orario convenzionale e, dall’altro lato, che qui il lavoratore aveva basato la pretesa dedotta in giudizio sulla documentazione allegata comprendente anche quelle ore che l’azienda definisce supplementari, non conteggiate dalla Corte di merito senza alcuna indagine sulla sussistenza o meno di una volontà delle parti di considerarle in maniera diversa dallo straordinario.

Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame della controversia alla luce dei principi innanzi esposti.

Al giudice di rinvio va demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Lecce.

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