Cassazione civile sezioni unite n. 21934/2008

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Sentenza Cassazione civile sezioni unite n. 21934/2008

Cassazione civile sezioni unite n. 21934/2008
Giurisdizione Cassazione civile
Numero 21934
Data 29/08/2008
Massima Fastidio e disappunto causati da pubblicità trasmessa in contrasto con la normativa vigente in materia durante la trasmissione di un evento televisivo causano stress emotivo risarcibile.
Corte di Cassazione

ha emesso la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo

[omissis] , con citazione notificata a mezzo del servizio postale, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, la R.T.I. spa e la Mediaset spa per sentirle condannare, previa dichiarazione della loro responsabilità, al pagamento della somma di euro 100,00 a titolo di risarcimento danni.

Esponeva l'attore che nel mese di maggio del 2003 si erano svolte le sfide di calcio valide per l'accesso alla finale di Champions League 2002-2003 tra il Milan e l'Inter, nonché tra la Juventus e il Real Madrid.

Organizzatosi con amici per assistere all'incontro di calcio televisivo Milan - Inter del 13/05/2003, sin dall'inizio della partita era stato continuamente infastidito e seccato dall'intrusione vocale del telecronista di turno il quale, invece di commentare le azioni di gioco, informava in continuazione i telespettatori che il giovedì successivo agli incontri di calcio sarebbe stato in vendita in tutte le edicole il settimanale sportivo “Controcampo” con il film degli incontri ed altre sorprese attinenti la Champions League.

Rilevava l'istante che tali “spot” non recavano sullo schermo televisivo la scritta “messaggio promozionale”, come previsto dalle normative a tutela dei consumatori, al fine di non ledere la loro libertà negoziale, diritto tutelato dall'art. 41 della Costituzione.

Tale comportamento del cronista palesava una forma di pubblicità occulta, in suo danno,con conseguente alterazione psichica e stress.

Deduceva ancora che tali “spot” pubblicitari erano stati inviati anche durante la partita di calcio del 14/05/2003, nonostante i reclami avanzati, nonché durante l'incontro di calcio tra il Milan e la Juventus del 28/05/2003.

Instaurato il giudizio, si costituivano le convenute eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, la Mediaset altresì la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito entrambe instavano per il rigetto della domanda vertendosi in tema non di pubblicità occulta ma di mera autopromozione.

Con sentenza del 31/03/2005 il giudice di pace, rigettate le eccezioni pregiudiziali, accoglieva la domanda attorea condannando le convenute, in solido, al pagamento in favore del [omissis] della somma di euro 100,00, oltre spese del giudizio.

Riteneva quel giudice fondata la domanda di risarcimento danni per pubblicità occulta, osservando come fosse stata violata la delibera AGCOM n. 538/01/CSP, emanata in attuazione della potestà regolamentare concessa dalla Legge n. 249/1997, art. 1 comma 6 lettera b) n. 5.

Secondo il giudicante il messaggio in discorso configurava non un'autopromozione, ma un'iniziativa pubblicitaria finalizzata a sollecitare l'acquisto di una rivista di cui si indicava anche il prezzo. Tale pubblicità aveva determinato un danno “esistenziale” da stress, in quanto il messaggio era stato trasmesso senza seguire le modalità prescritte dalla normativa vigente. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione Mediaset spa e RTI spa, sulla base di cinque motivi, il primo ed il quarto attinenti alla giurisdizione.

Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'intimato.

Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 37 c.p.c. in relazione all'art. 7 D.Lgs. n. 74 del 25/01/1992 e successive modificazioni (in particolare art. 1 L. 06/04/2005 n. 49, ora art. 26 D.Lgs. n. 206 del 06/09/2005 - Codice del Consumo);

violazione e falsa applicazione dell'art. 386 c.p.c..

Nonostante la citata normativa stabilisca che spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di presiedere alla “tutela amministrativa e giurisdizionale” contro la pubblicità ingannevole e le sue conseguenze sleali a favore dei soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e dei consumatori, il giudice “a quo” si era limitato a dichiarare la non fondatezza dell'eccezione delle attuali ricorrenti affermando semplicemente come la domanda avversaria avesse per oggetto la “richiesta di risarcimento danni, per lesione di un diritto soggettivo”.

Ebbene, poiché la reale doglianza espressa da controparte consisteva nella critica rivolta al carattere asseritamente ingannevole del messaggio diffuso dall'emittente televisiva, la valutazione sulla natura pubblicitaria dello stesso e quindi eventualmente sulla presunta sua ingannevolezza o non trasparenza era demandata in via esclusiva all'AGCM, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs n. 74/1992, ora art. 26 del Codice del consumo, come da precisa scelta del nostro legislatore che, a seguito della libertà lasciata dall'art. 4 della direttiva 84/450/CEE a ciascuno Stato membro di decidere se affidare le competenze in tale materia ad organi giurisdizionali ovvero amministrativi, aveva optato nel senso di sottrarla alla cognizione dell'AGO, fatta salva la deroga, espressamente prevista dalla legge (art. 26 comma 14 D.Lgs. n. 206/2005) per le controversie in materia di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 c.c., che peraltro non riguardano i consumatori ma le imprese tra loro concorrenti.

Ne conseguiva la correttezza del denunciato difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Il motivo va disatteso, in quanto non pone questione di giurisdizione ai sensi dell'art. 37 c.p.c..

Il D.Lgs. n. 74/1992, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole, al quale occorre far riferimento “ratione temporis”, dispone, all'art. 7, che i concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nonché ogni altra Pubblica Amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della L. n. 287/ 1990, che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole (come definita dall'art. 2) o di pubblicità comparativa ritenuta illecita (secondo i criteri di cui all'art. 3 bis), la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

L'Autorità, all'esito dell'istruttoria, provvede con decisione motivata, avverso la quale è ammesso ricorso davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

La norma prevede quindi una tutela di tipo inibitorio, erogata da una autorità amministrativa, che adotta provvedimenti amministrativi soggetti ad impugnazione davanti al giudice amministrativo.

Ed è espressamente fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di concorrenza sleale e, per la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore, del marchio d'impresa protetto, delle denominazioni di origine e altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato non è quindi un organo giurisdizionale, ma una Autorità Amministrativa, sicché non si configura in radice questione di giurisdizione in relazione al giudizio in oggetto, promosso, davanti al giudice ordinario, da un consumatore, per conseguire il risarcimento del danno alla salute da alterazione psichica e stress conseguente al comportamento del cronista nella trasmissione televisiva, facendo valere come elemento costitutivo dell'illecito l'asserita pubblicizzazione di una rivista sportiva.

Ed eguale conclusione vale in ordine alla ritenuta giurisdizione, in alternativa, dell'AGCOM (quarto motivo di ricorso), in considerazione della sua natura non di organo giurisdizionale, ma di Autorità Amministrativa.

Con il secondo motivo si deduce, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 stesso codice, dell'art. 2697 c.c. in relazione al difetto di legittimazione passiva di Mediaset, nonché omessa motivazione.

Lamentano le ricorrenti che il giudice di pace, omettendo ogni motivazione sul punto, non abbia riconosciuto il difetto di legittimazione passiva di Mediaset spa, non tenuta a subire il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, in quanto semplice società controllante di RTI che non concorre in alcun modo a determinare modalità o contenuti della programmazione delle reti di titolarità della società controllata.

La censura è fondata e va pertanto accolta.

Come è saldo principio, l'assunto del convenuto circa la sua estraneità al rapporto dedotto in giudizio dà luogo ad una questione che - attenendo al merito e non alla “legitimatio ad causam” - è regolata dagli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c., sicché spetta all'attore di dimostrare le circostanze relative all'individuazione nel convenuto del soggetto passivo di quel rapporto.

Ciò, anche quando la difesa di quest'ultimo non si limiti ad una contestazione generica della pretesa dell'attore, ma si concretizzi nella precisa indicazione del soggetto che si assume essere il vero titolare passivo dell'obbligazione: infatti, una siffatta specificazione non vale a trasformare la difesa in eccezione in senso stretto, con il connesso obbligo di fornire la prova delle relative circostanze di fatto; né in una posizione processuale che si traduca nell'assunzione spontanea dell'“onus probandi”, con esonero della controparte dall'onere sulla stessa gravante a norma dell'art. 2697 c.c. (vedi Cass. n. 3843/1994).

Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice “a quo”, proprio in ossequio al dettato di questo precetto normativo, non è dato ravvisare alcun evento giuridico che esonerasse il [omissis] dall'onere di dimostrare l'immedesimazione organica tra la società R.T.I. e la Mediaset spa (socia della predetta, di cui deteneva il controllo maggioritario), e che facesse ricadere lo stesso onere sulla convenuta Mediaste che tale immedesimazione aveva contestato.

Ne discende che non avendo l'attuale intimato assolto tale onere, per ciò solo doveva ritenersi dimostrato in causa che l'immedesimazione non sussisteva e, in definitiva, che la controllante Mediaset SPA era un soggetto, avente personalità giuridica distinta ed autonoma rispetto alla controllata R.T.I., che non concorreva in alcun modo a determinare modalità o contenuti della programmazione delle reti di quest'ultima e che non era quindi tenuta a rispondere delle eventuali conseguenze dannose in capo a terzi delle scelte dalla predetta operate in tema di palinsesti.

L'impugnata sentenza va pertanto sul punto cassata senza rinvio, stante il difetto di legittimazione passiva di Mediaset Spa, con la compensazione tra detta società ed il [omissis] delle relative spese dell'intero giudizio, in considerazione della novità della materia trattata.

Con il terzo motivo si denuncia, in riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 stesso codice per mancata osservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Rileva parte ricorrente che il [omissis] ha richiamato, a fondamento delle proprie argomentazioni in diritto, il testo dell'art. 11 della Legge n. 249/1997, cosiddetta legge Maccanico, nonostante questa consti di soli 7 articoli, riproducendo poi alcuni commi contenuti nel disegno di legge n. 1138, presentato al Governo all'inizio della XII legislatura, che non aveva però ricevuto l'approvazione della Camera ed era perciò decaduto.

Ritiene però il Collegio che non sussista il denunciato vizio processuale, giacché gli erronei riferimenti legislativi non comportano violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo correttamente il giudice di pace pronunciato sulla domanda attorea identificandola come avente ad oggetto “il risarcimento dei danni subiti per pubblicità occulta, in dispregio della delibera dell'AGCOM n. 538/01/SP, emanata in attuazione della potestà regolamentare concessa dalla L. n. 249/1997 art. 1 comma 6 lett. b n. 5 (rectius n. 4)”.

Con il quinto motivo si deduce,in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione della legge n. 249/1997.

Premesso che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206/2004 l'ammissibilità dell'impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, ove il ricorrente ravvisi una violazione da parte dello stesso giudice dei principi informatori della materia, comporta che il ricorrente medesimo debba individuare il principio che si assume violato e come la regola equitativa, individuata da quel giudice, si ponga in contrasto con tale principio, parte ricorrente, sulla base della normativa statuale e comunitaria, sostiene la liceità della diffusione dell'annuncio di cui è processo, in quanto messaggio di carattere informativo e non “pubblicità” nel senso della direttiva 97/36/CE.

Nulla vi era da rimproverare, ad avviso di parte ricorrente, nella condotta del telecronista, il quale rendeva noto agli spettatori che l'indomani avrebbero trovato sull'edizione speciale di "Controcampo" ulteriori notizie, immagini e commenti relativi all'incontro di calcio cui stavano assistendo e che stava presentando e commentando.

Con la diffusione di tali annunci il giornalista non faceva altro che indicare agli spettatori una fonte giornalistica da cui attingere informazioni destinate a completare quelle che, nella concitazione dell'evento trasmesso in diretta, erano esposte necessariamente in forma sintetica e senza alcuna possibilità di approfondimento.

Si cita a tal proposito precedenti dell'AGCOM e dell'AGCM in cui era stata esclusa la natura pubblicitaria del messaggio.

Si assume, inoltre, che l'annuncio fatto durante la telecronaca, in quanto riferito ad un “prodotto collaterale”, ai sensi della disciplina nazionale e comunitaria, non aveva natura di telepromozione, bensì di autopromozione sia sul piano soggettivo, sia su quello oggettivo contenutistico, come confermato dalle due delibere dell'AGCOM n. 27/04/CSP e n. 28/04/CSP del 10/03/2004 entrambe affermanti che, di fronte a messaggi pubblicitari quali quelli oggetto di causa “sussist(evano) sicuri elementi di collegamento sotto il profilo dei contenuti, tra il giornale in questione (Controcampo) e l'omonima trasmissione televisiva programmata dall'emittente Italia 1”.

Il motivo non può essere accolto.

Con la sentenza additiva n. 206 del 2004, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del capoverso dell'art. 113 cod. proc. civ., così come interpretato dalla giurisprudenza, nella parte in cui esclude che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.

Nell'attuazione della pronuncia di incostituzionalità i principi informatori della materia sono stati individuati da questa Corte (sent. n. 743 del 2005, n. 12147 del 2006) nei principi ai quali il legislatore si ispira nel porre una determinata regola, i quali differiscono dai principi regolatori della materia che vincolavano il giudice conciliatore poiché, mentre il conciliatore doveva osservare le regole fondamentali del rapporto traendole dal complesso di norme preesistenti con le quali il legislatore lo aveva disciplinato, il giudice di pace non deve osservare una regola equitativa tratta dalla disciplina dettata in concreto, ma deve solo curare che essa non contrasti con i principi cui si è ispirato il legislatore medesimo nel dettare una determinata disciplina.

Il rispetto dei principi informatori non vincola perciò il giudice di pace all'osservanza di una regola ricavabile dal sistema, ma costituisce unicamente un limite al giudizio di equità al fine di evitare qualsiasi sconfinamento nell'arbitrio: ne consegue che il ricorso per Cassazione contro le sentenza del giudice di pace deve essere diretto a denunciare non già l'inosservanza di una regola, bensì il superamento di quel limite e pertanto il ricorrente non solo deve indicare chiaramente il principio informatore che si assume violato ma deve anche specificare in qual modo la regola equitativa posta a fondamento della pronuncia impugnata si ponga con esso in contrasto al fine di consentire al giudice la verifica della sua esistenza e della sua eventuale violazione.

Ciò premesso, va rilevato che la regola equitativa posta a fondamento della decisione impugnata è quella secondo cui non può ritenersi immeritevole di tutela la posizione di un telespettatore nei cui confronti sia stato ripetutamente inviato, in occasione di una trasmissione televisiva, un messaggio pubblicitario in contrasto con la normativa vigente in materia.

Tale regola non è stata censurata da parte ricorrente (che pur ha espressamente richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004) con l'indicazione specifica della violazione di alcun principio informatore della materia, violazione che nella specie non è ravvisabile poiché non sussiste alcun contrasto della decisione del giudice di pace con i principi informatori cui il legislatore si ispira in materia di pubblicità occulta, nel contesto della sua diversificazione con la mera “autopromozione” (secondo il giudice “a quo” nel caso di specie si è trattato di vera iniziativa pubblicitaria finalizzata a sollecitare l'acquisto di una rivista, condotta contraria alla vigente normativa).

Con il sesto motivo si denunzia, infine, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2043, degli artt. 1226 e 1227, in relazione all'art. 2697 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione.

Censura parte ricorrente la decisione del giudice di pace laddove egli ha ritenuto di accertare un danno da stress.

Premessa la non condivisibilità dell'assunto di quel giudice secondo cui lo stress sarebbe stato causato da un supposto difetto di segnalazione, non potendo tale mancanza che cagionare al massimo un mero disappunto o fastidio, osserva parte ricorrente che ciò che difettava nella motivazione della impugnata decisione era l'accertamento se tale fastidio avesse valenza giuridica, o, meglio, se avesse determinato una effettiva lesione di un diritto soggettivo.

Invero eventuali sensazioni, tipo il fastidio di livello infimo, il disappunto, il disagio costituiscono sensazioni del tutto naturali, soggettive, bagatellari e comunque evitabili ex art. 1227 c.c., che rimangono nella sfera personale e non possono presentare valenza giuridica, essendo prive di incidenza lesiva.

Osserva ancora parte ricorrente che tutta la ricostruzione del giudice di pace non trova il benché minimo fondamento teorico mancando ogni riferimento al presunto diritto soggettivo leso.

Incombeva invero sul [omissis] provare non solo il fatto, ma soprattutto il nesso di causalità ed il danno, elementi questi ultimi due di cui mancava totalmente la prova, anche ai fini dell'esercizio da parte del giudice del potere di liquidare il danno medesimo in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.. Pur essendo stato invocato il giudizio di equità si rileva che comunque l'onere della prova è un principio fondamentale, se non un principio generale dell'ordinamento.

Tal che, dovendo sussistere la prova del danno, il giudice “a quo” era incorso in errore motivando come esso “fosse stato in re ipsa”.

Infine, quel giudice, non aveva indicato alcun criterio per la liquidazione del pregiudizio riconosciuto all'attore.

Anche questo motivo non si sottrae alla sorte del precedente. Richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (vedi da ultimo Cass. n. 284/2007) va ribadito che in tema di giudizio di equità, qual è quello di specie, il ricorrente deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio informatore della materia violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione.

Ciò non si è affatto verificato nella fattispecie che ne occupa, in cui la regola equitativa posta a fondamento della decisione impugnata (tutela del telespettatore che abbia subito un danno dal messaggio pubblicitario eseguito “contra legem”) non è stata censurata da parte ricorrente con l'indicazione di alcun principio informatore della materia, violazione che nella specie non è ravvisabile, non sussistendo alcun contrasto della qui gravata decisione con i principi informatori cui il legislatore si ispira in materia di risarcimento, considerata l'evoluzione del concetto di danno ingiusto, individuato nella fattispecie nello stress emotivo e nervoso causato dai messaggi “pubblicitari” del cronista.

Né appare deducibile con il ricorso per cassazione, avverso la qui impugnata sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova che, ponendo una regola di diritto sostanziale, da luogo ad un “error in iudicando” e non “in procedendo” (vedi Cass. n. 7581/2007).

Al rigetto del primo, del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo del ricorso non segue condanna della ricorrente R.T.I. spa alle spese di questo giudizio, stante la mancata costituzione dell'intimato [omissis].

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo ed il quarto motivo del ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Accoglie il secondo motivo di ricorso e in relazione ad esso cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Rigetta altresì gli altri motivi.

Nulla a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità tra la R.T.I. spa e [omissis].

Compensa tra Mediaset Spa e [omissis] le spese dell'intero giudizio.

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