Cassazione civile n. 8953/2008

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Sentenza Cassazione civile n. 8953/2008

Cassazione civile n. 8953/2008
Giurisdizione Cassazione civile
Numero 8953
Data 07/04/2008
Massima E' la Regione a rispondere dei danni causati dalla fauna selvatica e non lo Stato.
Corte di Cassazione

ha emesso la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo

Con la sentenza ora impugnata per cassazione il giudice di pace di Ceva ha condannato il Ministero delle Finanze al pagamento di una somma di danaro in favore del [omissis] a titolo di risarcimento del danno subito dal motociclo dell’attore.

In particolare, questo aveva sostenuto che, nel percorrere una strada statale a bordo del proprio veicolo, s’era scontrato con due caprioli che gli avevano tagliato la strada, così rovinando al suolo.

Costituitosi, il Ministero aveva eccepito il difetto della propria legittimazione, sul presupposto che la gestione e la tutela della fauna selvatica costituiscono materie delegate alla Regione.

Il ricorso del Ministero è articolato in un unico motivo.

Risponde con controricorso l’intimato.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del principio costituzionale e dell’ordinamento generale relativi al riparto delle competenze in materia di fauna selvatica, in particolare dell’art. 117 Cost. e della L. n. 157 del 11/02/1992, ed il vizio motivazionale, a norma dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Assume il ricorrente che sulla base delle suddette norme responsabile per i danni causati dalla fauna selvatica è la Regione e non lo Stato.

2. Il motivo è manifestamente fondato.

Va, anzitutto, premesso che nella fattispecie, per quanto la censura sia stata prospettata sotto il profilo di violazione di norme costituzionali e sostanziali, essa si risolve in una doglianza di difetto di legittimazione passiva, sulla base della normativa vigente.

In merito a tale legittimazione passiva va osservato che è giurisprudenza consolidata di legittimità che, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n. 157 del 11/02/1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l’emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna a esse delegate ai sensi della L. n. 142 del 08/06/1990.

Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee a evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche (Cass. civ. n. 16008/2003; Cass. civ. n. 13907/2002)

Ne consegue che va accolto il ricorso a seguito dell’enunciazione del seguente principio: sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n. 157 del 11/02/1992(recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l’emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma terzo) e affida alle medesime (cui la L. n. 142 del 08/06/1990, nel definire i rapporti tra Regioni, Province e Comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della L. n. 142 del 08/06/1990, art. 9, c. 1.

Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme.

La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata senza rinvio, ex art. 382, 3, c.p.c., poiché l’azione contro il Ministero non poteva essere proposta.

Il ricorrente deve essere condannato a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta contro il Ministero delle Finanze.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 600, 00, di cui euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

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